(Pubblicata nel Bollettino Ufficialedella Regione  Basilicata  del 25
                     luglio 2017 n. 28 Speciale) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            ha approvato 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
                               Art. 1 
 
Integrazioni alla legge regionale  11  agosto  1999  n.  23  «Tutela,
                   governo ed uso del territorio» 
 
  1. Dopo l'art. 12 e' aggiunto il seguente articolo: 
    «Articolo 12 bis (Piano Paesaggistico Regionale - PPR)  -  1.  La
Regione, ai fini dell'art. 145 del decreto  legislativo  n.  42/2004,
redige il Piano Paesaggistico  Regionale  quale  unico  strumento  di
tutela, governo ed uso del territorio della Basilicata sulla base  di
quanto stabilito nell'Intesa sottoscritta da Regione,  Ministero  dei
Beni  e  delle  attivita'  Culturali  e  del  Turismo   e   Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 
    2. Il Piano Paesaggistico  Regionale  elaborato  ai  sensi  degli
artt. 135 e 142 del decreto legislativo n. 22  gennaio  2004,  n.  42
viene formato, adottato ed approvato con  le  modalita'  previste  al
successivo  art.  36-bis  e  all'art.  143,  comma  2   del   decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.». 
  2. Dopo l'art. 36 e' aggiunto il seguente articolo: 
    «Articolo  36-bis.   (Modalita'   di   formazione,   adozione   e
approvazione del Piano Paesaggistico Regionale - PPR) - 1. La Regione
elabora il Documento Preliminare (DP) propedeutico alla redazione del
PPR e, nel rispetto dell'art. 11, procede alla  convocazione  di  una
conferenza di pianificazione. Il DP oggetto di  valutazione  in  seno
alla conferenza, validato dal Comitato Tecnico Paritetico,  istituito
ai sensi dell'art. 5 del Protocollo di Intesa Ministero  dei  Beni  e
delle Attivita' Culturali e del Turismo, il Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata, viene
trasmesso, 30 giorni prima della convocazione della conferenza,  agli
Enti da invitare alla medesima conferenza. 
    2. La Regione, espletata la Conferenza di Pianificazione  di  cui
al  comma  1  elabora  il  PPR  e   lo   sottopone,   preliminarmente
all'adozione, alla procedura di VAS di cui al decreto legislativo  n.
152/2006 e alla successiva validazione del Comitato. 
    3. La Regione entro i successivi 30 giorni,  adotta  il  PPR  con
deliberazione della Giunta regionale dando luogo  alla  procedura  di
partecipazione per osservazione e lo trasmette agli enti partecipanti
alla Conferenza di Pianificazione sul DP che,  entro  30  giorni  dal
ricevimento, possono proporre esclusivamente adeguamenti  al  proprio
parere espresso nella Conferenza di  Pianificazione  ove  questo  non
fosse stato recepito. 
    4.  La  Regione,  espletate  le  procedure  di  partecipazione  e
osservazione, entro i successivi 30  giorni,  sottopone  al  Comitato
Tecnico Paritetico le osservazioni pervenute, le controdeduzioni ed i
relativi esiti istruttori ai fini della validazione. 
    5. Il PPR eventualmente controdedotto  e  corredato  di  un  atto
preliminare di condivisione con il MiBACT ed  il  MATTM  e'  adottato
definitivamente con Deliberazione di Giunta regionale e trasmesso  al
Consiglio regionale per la definitiva approvazione entro i successivi
90 giorni. 
    6. Il PPR approvato dal Consiglio regionale e' oggetto di Accordo
con il MiBACT ed il MATTM da redigersi ai sensi  dell'art.  15  della
legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 143, comma 2 del Codice. 
    7.  L'efficacia  del  PPR  e'  subordinata  alla   sottoscrizione
dell'Accordo di cui  al  precedente  comma.  Decorso  inutilmente  il
termine di 90 giorni previsto al comma 5  il  PPR,  limitatamente  ai
beni paesaggistici di cui alle lettere  b),  c)  e  d)  del  comma  1
dell'art. 143 del Codice, e' approvato in via sostitutiva con decreto
del Ministro dei Beni e delle  attivita'  Culturali  e  del  Turismo,
sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare. 
    8. Le variazioni del PPR seguono lo stesso procedimento di cui ai
commi precedenti. I termini sono ridotti della meta'. L'aggiornamento
di eventuali tematismi rispetto alle cartografie del PPR che  non  ne
alterino i contenuti sostanziali non costituiscono  variante  purche'
deliberato dalla Giunta regionale.».